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"Il Presidente Schifani ha posto l'attenzione su una materia importante e l'ha fatto centrando il problema. Inutile continuare a vietare i casinò quando ne troviamo ovunque nel Mediterraneo e mentre in Italia svolgono la loro attività case da gioco che operano senza deroga alle norme vigenti e nell'ambito di un paradosso legislativo". Lo afferma il senatore Candido De Angelis (Pdl) primo firmatario della proposta di legge "Disposizioni per la regolamentazione dell'esercizio delle case da gioco", presentata l'8 luglio scorso. La proposta è stata assegnata alle commissioni Affari costituzionali e Tesoro ma non è ancora iniziato l'esame. "A questo punto spero si possa accelerare l'iter affinché sia valutato quanto sostengo nel mio disegno di legge ovvero la necessità di arrivare a delineare il quadro normativo per la istituzione e per la gestione delle case da gioco in Italia. Al contrario di altre iniziative, che puntano a istituire cainò in singole città, il mio disegno di legge vuole dare norme di riferimento per tutti". Il Senatore ricorda come: "Con la finanziaria del 2007 non c'è più alcun ostacolo al business dell'azzardo. Sulla nuova frontiera dei giochi on-line gli italiani possono scommettere come vogliono, dove e con chi vogliono. I giochi d'azzardo sono entrati nelle case degli italiani attraverso internet. E' il risultato di norme lacunose e cieche, approvate con lo scopo dichiarato di combattere la raccolta abusiva e di tutelare il consumatore mentre, per contro, persiste un ingiustificato diniego all'apertura di nuove case da gioco. Diniego attraverso il quale si ignorano le importanti ricadute sul piano occupazionale, dello sviluppo, dell'indotto turistico e della valorizzazione del territorio che le stesse case da gioco possono assicurare, come ha riconosciuto lo stesso Presidente Schifani". La proposta di legge di De Angelis prevede, in 18 articoli, norme per la istituzione e autorizzazione all'esercizio delle nuove case da gioco, l'affidamento della concessione ai Comuni che possono gestire direttamente il casinò, formare società miste o affidarlo a terzi iscritti in un albo nazionale, la ripartizione dei proventi da destinare per "il 50% al Comune sede di casa da gioco con vincolo di destinazione I) alla riduzione delle imposte a carico dei cittadini; II) al finanziamento di opere pubbliche di viabilità, acquedotti, fognature e strutture pubbliche a sostegno dello sviluppo turistico e al restauro di immobili di interesse storico e artistico; III) al finanziamento dei servizi sociali con particolare riferimento alle persone svantaggiate in ragione di condizioni fisiche, psichiche, economiche o familiari; IV) al potenziamento dei servizi turistici V) all'adeguamento della casa da gioco e delle relative infrastrutture, compreso il ripiano dei mutui eventualmente accesi per la realizzazione o ristrutturazione. Il 25% alla Regione dove ha sede la casa da gioco per il finanziamento delle Aziende di promozione turistica ai sensi della legge 17 maggio 1983 n. 217 e successive modifiche e integrazioni. Il 25% al bilancio dello Stato per essere destinati ai fini del potenziamento di organici e mezzi dell'Arma dei Carabinieri, della Polizia di Stato e della Guardia di Finanza". Nella proposta, inoltre, si stabiliscono le incompatibilità, le regole da seguire e viene istituita la polizia dei giochi. "Ci sono città - conclude De Angelis - che aspettano da decenni il casinò, altre che aspirano ad averlo. E' ora di dare una risposta legislativa chiara a una materia che non può più essere lasciata nel dimenticatoio".
SENATO DELLA REPUBBLICA
XVI LEGISLATURA
DISEGNO DI LEGGE
d'iniziativa del senatore DE ANGELIS
Disposizione per la regolamentazione dell'esercizio delle case da gioco
Onorevoli senatori. - Il quadro normativo entro il quale operano le case da gioco sul territorio nazionale è caratterizzato dal codice penale e in particolare dagli articoli dal 718 al 722 che vietano espressamente il gioco d'azzardo.
A questo principio generale fanno eccezione le quattro case da gioco all'interno delle quali è possibile esercitare legalmente l'attività. Le relative autorizzazioni sono state rilasciate in favore di organi amministrativi a cui è stata concessa la facoltà dell'apertura di case da gioco in singoli comuni.
Tutto ciò senza che vi sia una legge che deroghi espressamente - come necessario in materia penale - a questo divieto né tantomeno che ne preveda l'esistenza e detti norme per il loro funzionamento. Questo rappresenta il paradigma del paradosso legislativo.
In ordine all'anomala e disorganica normativa relativa all'esercizio delle case da gioco si è espressa la Corte Costituzionale. Per ben due volte la Corte è intervenuta in materia e in entrambe le occasioni ha evidenziato le gravi disarmonie che caratterizzano il settore, affermando nella sentenza 291 del luglio 2001 come sia ormai divenuto improrogabile un sistema normativo "ormai superato e sotto diversi profili incoerente rispetto all'attuale quadro costituzionale".
Da questi precisi e chiari richiami della Corte Costituzionale discende in modo inequivocabile che, non avendo il Parlamento ottemperato nei tempi ragionevoli alla predisposizione di una organica previsione normativa, anche le attuali quattro case da gioco sono ormai da ritenere operanti in un quadro di insufficienze e disarmonie legislative non più accettabili. A maggior ragione in un momento nel quale la chiarezza legislativa e la trasparenza delle situazioni sono indispensabili da parte dei gruppi politici e delle istituzioni, in ordine a una materia delicata come quella che trattiamo. Non solo, la Corte Costituzionale ci ricorda che la previsione normativa ha da essere strettamente correlata la possibilità di mantenere le deroghe agli articoli 718-722 del codice penale.
Non è da sottovalutare come l'industria dei giochi di Stato è disciplinata attraverso leggi d'urgenza o speciali (finanziarie) spesso in conflitto con la normativa comunitaria che in pratica hanno favorito la diffusione delle tipologie di gioco più dannose e inique. Per quanto riguarda specificatamente gli apparecchi di intrattenimento, ad esempio, messi a disposizione di tutti (minori compresi) in bar, tabaccherie e locali più o meno attrezzati, alcune lacune normative hanno originato particolari vicende giudiziarie.
Con la finanziaria del 2007, inoltre, non c'è più alcun ostacolo al business dell'azzardo. Sulla nuova frontiera dei giochi on-line gli italiani possono scommettere come vogliono, dove e con chi vogliono. Poker, slot e la bisca (legalizzata) sono entrati nelle case degli italiani attraverso internet.
Questi sono i risultati di norme lacunose e cieche, approvate con lo scopo dichiarato di combattere la raccolta abusiva e di tutelare il consumatore mentre, per contro, persiste un ingiustificato diniego all'apertura di nuove case da gioco. Diniego attraverso il quale si ignorano le importanti ricadute sul piano occupazionale, dello sviluppo, dell'indotto turistico e della valorizzazione del territorio che le stesse case da gioco possono assicurare.
E' per questo, onorevoli senatori, che la presente proposta di legge intende indicare una volta per tutte norme per la realizzazione del settore delle case da gioco, provvedendo in via generale a delineare il quadro normativo per la istituzione e per la gestione delle case da gioco in Italia.
DISEGNO DI LEGGE
Art. 1
Istituzione nuove case da gioco
1. Ai fini di regolamentare il gioco d'azzardo nelle case da gioco, di contrastare le forme non autorizzate e clandestine nonché di garantire all'industria turistica nazionale condizioni analoghe a quelle degli Stati membri dell'Unione europea, possono essere istituite su scala nazionale e in deroga agli articoli 718, 719, 720, 721 e 722 del codice penale, nuove case da gioco.
2. La competenza in ordine all'autorizzazione all'apertura di case da gioco di cui al comma 1 è attribuita al Ministero dell'Interno, d'intesa con quello dell'Economia e sentite le Regioni o Province autonome
3. L'autorizzazione è concessa ai Comuni:
a) la cui vocazione turistica o termale dell'area di appartenenza sia comprovata dalla presenza di strutture adeguate all'accoglienza di rilevanti correnti turistiche e/o Comuni che siano ubicati in zone a vocazione turistica che necessitano di incentivazione per la realizzazione di infrastrutture e servizi e quindi in grado di promuovere efficacemente lo sviluppo economico e occupazionale del territorio di insediamento, attraverso anche iniziative di riequilibrio territoriale;
b) la cui vocazione turistica risulti da data remota dimostrabile dall'esistenza delle soppresse Aziende autonome di soggiorno, cura e turismo;
c) che abbiano la disponibilità di un idoneo complesso immobiliare da destinare a sede di casa da gioco;
d) che abbiano già ospitato strutture similari o, comunque, che abbiano già avanzato richiesta all'istituzione di una casa da gioco sul proprio territorio con attività istruttoria documentata e avente rilevanza giuridica e storica.
4. Non possono divenire sedi di casa da gioco, ai sensi della presente legge, i Comuni capoluogo di provincia e i Comuni per i quali siano state adottate le misure previste dagli articoli da 143 a 146 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000 n. 267.
Art. 2
Procedura di autorizzazione
1. Il Comune interessato e avente i requisiti di cui al comma 2 dell'articolo 1 deve presentare istanza diretta all'autorizzazione all'apertura della casa da gioco entro 90 giorni dall'entrata in vigore della presente legge.
2. Detta istanza deve essere deliberata dal consiglio comunale e approvata a maggioranza assoluta dei consiglieri assegnati allo stesso Comune.
3. L'istanza va presentata al Ministero dell'Interno nonché alla Regione o provincia autonoma competente a rilasciare il parere sulla localizzazione ai sensi del comma 2 dell'articolo 1.
4. L'istanza di cui al precedente comma dovrà essere corredata da una dettagliata relazione comprovante:
a) il possesso di tutti i requisiti previsti dall'articolo 1, comma 2;
b) le motivazioni socio economiche e storiche che portano il Comune a richiedere la sede della casa da gioco;
c) le caratteristiche tecniche, logistiche ed eventualmente storico-artistiche della struttura destinata a ospitare la casa da gioco.
5. Sulla base delle istanze pervenute Regione o Provincia autonoma entro 60 giorni esprimono parere sulla localizzazione dandone immediata comunicazione al Ministero dell'Interno.
6. L'autorizzazione è rilasciata dal Ministero dell'Interno entro 90 giorni dall'acquisizione del parere di cui al precedente comma 5 e ha durata ventennale a far data dall'apertura al pubblico.
Art. 3
Sospensione e revoca dell'autorizzazione
1. Il ministro dell'Interno, sentito il comitato per il coordinamento e la vigilanza, può con proprio decreto sospendere e, nei casi più gravi, revocare l'autorizzazione rilasciata ai sensi dell'articolo 2 in caso di violazione delle disposizioni della presente legge o della concessione o del regolamento di attuazione di cui ai successivi articoli 4 e 9, nonché per ragioni attinenti alla tutela dell'ordine e della sicurezza pubblica.
2. L'autorizzazione non può essere nuovamente rilasciata al Comune cui è stata revocata
3. In caso di sospensione il ministro dell'Interno, sentito il presidente della giunta regionale interessata, nomina un comissiario "ad acta" per la gestione straordinaria
Art. 4
Concessione
1. L'esercizio della casa da gioco è affidato in concessione al Comune dove ha sede la casa da gioco
Art. 5
Gestione
1. La gestione può essere effettuata direttamente dal concessionario ai sensi del titolo V del decreto legislativo 18 agosto 2000 n. 267 o da una società pubblica mista costituita anche da più enti territoriali (Comune, Provincia, Regione).
2. Affidata, attraverso una gara pubblica indetta dal concessionario stesso, sulla base del "Capitolato generale" di cui al successivo articolo 7, a gestori iscritti in un apposito albo. Sulle forme di gestione decide il Consiglio comunale
3. Il provvedimento di concessione è rilasciato dal concessionario ai soggetti che si sono aggiudicati la gara pubblica e che sottoscrivano la convenzione che regola i rapporti di obbligazione tra il titolare della concessione e i medesimi
4. Non sono ammesse forme di sub gestione, salvo che per i servizi accessori non riguardanti l'attività di gioco dei quali il gestore resta a ogni modo responsabile
5. Il soggetto gestore se diverso dal Comune è tenuto a prevedere la partecipazione di un rappresentante del Comune nel collegio dei revisori, con funzioni da presidente, nonché altri due membri rappresentanti del Ministero dell'Interno e della Regione ove ha sede la casa da gioco
6. I gestori trasmettono ogni anno entro il 30 aprile al Ministero dell'Interno, alla Regione o Provincia autonoma, al Comune concessionario, il bilancio d'esercizio della casa da gioco
7. Ciascun iscritto all'albo non potrà avere la gestione di più di tre case da gioco in Italia
Art. 6
Albo nazionale dei gestori
1. Presso il Ministero dell'interno è istituito, entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge, un apposito albo dei soggetti aventi i requisiti per la gesione delle case da gioco
2. Modalità e requisiti per l'iscrizione all'albo di cui al precedente comma sono stabiliti con decreto del presidente del Consiglio dei ministri, emanato su proposta del ministro dell'Interno di concerto con quello dell'economia. Il decreto dovrà prevedere anche i casi di cancellazione dall'albo e tra i requisiti per l'iscrizione quelli previsti dall'articolo 2 del decreto legislativo 25 settembre 1999 n. 374 in materia di riciclaggio dei capitali di provenienza illecita ed attivita' finanziarie particolarmente suscettibili di utilizzazione a fini di riciclaggio.
3. Società per azioni, in accomandita per azioni o a responsabilità limitata per iscriversi all'albo dovranno consentire di individuare la persona fisica proprietaria finale delle azioni o quote della società. Trasferimenti a qualsiasi titolo andranno preventivamente comunicati all'albo e autorizzati dal Ministero dell'Interno. Analogamente si provvede per la costituzione di pegni e vincoli di ogni genere sulle azioni o quote
4. Ai soggetti iscritti all'albo si applica l'articolo 10 della legge 31 maggio 1965 n. 575 e successive modificazioni
5. E' vietata l'iscrizione all'albo a soggetti ai quali è inibita detta possibilità sia nell'Unione europea che in altri Stati
Art. 7
Capitolato generale
1. Il ministero dell'Interno predispone, entro il termine di sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge il capitolato generale e speciale di appalto per la gestione qualora i concessionari volessero affidarla a soggetti diversi. Il capitolato disciplinerà:
a) le garanzie che il Comune è tenuto a richiedere al gestore che deve prestare adeguate fideiussioni bancarie;
b) i requisiti morali e professionali, le condizioni finanziarie e patrimoniali che deve possedere il gestore;
c) la percentuale minima e massima di utile lordo a favore del gestore da applicare in sede di gara per l'affidamento, da determinare in relazione alle caratteristiche specifiche di ogni singola casa da gioco
d) la pecentuale minima sui proventi lordi del gestore da destinare a iniziative promozionali e a manifestazioni di alto interesse turistico e sociale
e) le ipotesi di revoca della gestione senza titolo al risarcimento danni, qualora il gestore perda le qualità necessarie per mantenere l'attività o l'iscrizione all'albo ovvero violi le condizioni poste dall'affidamento
f) l'impegno all'osservanza degli obblighi in materia di controlli di cui ai successivi articoli 9, 10 e 11
g) la composizione della commissione aggiudicatrice dell'appalto
Art. 8
Ripartizione dei proventi
1. I proventi lordi della casa da gioco, al netto della percentuale spettante al gestore qualora sia stata scelta questa forma al posto di quella pubblica, sono ripartiti nel modo seguente
a) il 50% al Comune sede di casa da gioco con vincolo di destinazione
1) alla riduzione delle imposte a carico dei cittadini;
2) al finanziamento di opere pubbliche di viabilità, acquedotti, fognature e strutture pubbliche a sostegno dello sviluppo turistico e al restauro di immobili di interesse storico e artistico;
3) al finanziamento dei servizi sociali con particolare riferimento alle persone svantaggiate in ragione di condizioni fisiche, psichiche, economiche o familiari;
4) al potenziamento dei servizi turistici
5) alll'adeguamento della casa da gioco e delle relative infrastrutture, compreso il ripiano dei mutui eventualmente accesi per la realizzazione o ristrutturazione
b) il 25% alla Regione dove ha sede la casa da gioco per il finanziamento delle Aziende di promozione turistica ai sensi della legge 17 maggio 1983 n. 217 e successive modifiche e integrazioni
c) il 25% al bilancio dello Stato per essere destinati ai fini del potenziamento di organici e mezzi dell'Arma dei Carabinieri, della Polizia di Stato e della Guardia di Finanza
Art. 9
Regolamento di attuazione
1. Il Ministro dell'Interno, sentito il parere di quello dell'Economia, emana entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge il regolamento di attuazione
2. Il regolamento di cui al comma precedente deve prevedere, in particolare:
a) specie e tipi di giochi che saranno praticati e la loro specifica regolamentazione, nonché i giorni nei quali è fatto divieto di esercitare il gioco
b) disposizioni volte a garantire la tutela dell'ordine pubblico, con particolare riferimento alla disciplina di accesso dei giocatori. E' fatto comunque divieto di accesso a chiunque abbia precedenti penali per associazione a delinquere di stampo mafioso, usura o comunque reati che comportano la perdita del diritto al voto; ai minori di 18 anni e ai residenti nel Comune concessionario. Il gestore, a sua discrezione, potrà comunque decidere di vietare l'accesso a soggetti non desiderati
c) le disposizioni particolari sui criteri di gestione e del controllo all'interno della casa da gioco, prevedendo anche sistemi video;
d) le modalità di svolgimento per le operazioni di cambio assegni, valuta estera o altro e di anticipazione da praticarsi a un tasso non superiore a quello ufficiale di sconto, riconoscendo altresì ai gestori la possibilità di esercitare l'azione di recupero dei crediti in deroga a quanto previsto dall'articolo 1933 del codice civile. Quest'ultima attività deve essere preventivamente autorizzata dal ministero del Tesoro
e) l'istituzione di un servizio ispettivo comunale al quale attribuire compiti di controllo sulla regolarità della gestione, lo svolgimento del gioco, gli incassi e la loro ripartizione. In caso di gestione affidata a terzi questa previsione deve far parte integrante della convenzione di gestione
3. I Comuni autorizzati all'esercizio di una casa da gioco debbono adottare con delibera del Consiglio comunale il regolamento d'attuazione
Art. 10
Comitato per il coordinamento e la vigilanza
1. Entro tre mesi dalla data in vigore della presente legge è istituito presso il Ministero dell'interno il Comitato per il coordinamento e la vigilanza con compiti di indirizzo, coordinamento e controllo dell'applicazione delle norme della presente
2. Il Comitato è nominato con decreto del Ministro dell'Interno ed è composto da un sio rappresentante con funzioni di presidente, da un rappresentante dei ministeri dell'economia e del welfare, della conferenza delle regioni, dell'Anci, della polizia dei giochi di cui al successivo articolo 11, dal presidente dell'albo dei gestori e da quello dei croupier di cui al successivo articolo 12
3. In caso di esame di problemi relativi a una casa da gioco devono essere chiamati a partecipare al Comitato il sindaco e il presidente della società di gestione della casa da gioco interessata
Art. 11
Polizia dei giochi
1. Nell'ambito del Dipartimento di pubblica sicurezza di cui alla legge 1 aprile 1981 n. 121 è istituito il "Nucleo speciale di polizia dei giochi" composto da personale specializzato della Polizia di Stato, delll'Arma dei carabinieri e della Guardia di Finanza con compiti specifici di prevenzione, informazione e polizia giudiziaria per il controllo e l'esercizio di ippodromi, casa da gioco, sale bingo e comunque di tutti i giochi autorizzati
2. Il nucleo al fine della sua attività può:
a) ispezionare tutti i locali in cui si svolge il gioco d'azzardo;
b) verificare per conto dell'Albo nazionale le qualifiche e qualità finanziarie di soci e amministratori delle società che chiedono l'iscrizione e di quanti, in maniera diretta o indiretta, partecipano alla gestione
c) controllare anche dal punto di vista fiscale soci e amministratori delle società che gestiscono ippodromi, case da gioco, sale bingo e tutti i giochi autorizzati
3. Le notizie apprese nei controlli e relative alla clientela non possono essere in alcun modo utilizzate a fini fiscali contro la stessa
4. Al nucleo di cui al comma 1 si affianca un gruppo tecnico amministrativo che può essere composto anche da specialisti esterni, il cui compito essenziale è il controllo e la verifica del regolare svolgimento dei giochi consentiti in collaborazione con il servizio ispettivo comunale di cui all'articolo 9
5. Il gruppo tecnico amministrativo opera nel controllo dei bilanci e dei libri sociali dei gestori. Unitamente agli appartenenti al nucleo di polizia dei giochi ha libero accesso a tutte le case da gioco e a qualsiasi dato contabile e amministrativo ritenuto necessario
Art. 12
Albo nazionale dei croupiers
1. Presso il ministero dell'Interno è istituito l'albo nazionale degli impiegati tecnici delle case da gioco (croupiers)
2. Entro il termine di quattro mesi dall'entrata in vigore della presente legge il Ministero dell'Interno - sentiti quelli del welfare e della giustizia - sentite le associazioni sindacali maggiormente rappresentative della categoria, stabilisce criteri e requisiti con le modalità per l'iscrizione all'albo di cui al comma 1, di sospensione e cancellazione dal medesimo, nonché i casi di incompatibilità
3. Trattamento economico, normativo e mansioni dei croupiers sono stabiliti attraverso un apposito contratto collettivo nazionale di lavoro
Art. 13
Case da gioco sulle navi
1. Per l'esercizio e la gestione di una casa da gioco sulle navi appartenenti a soggetti italiani iscritti nel registro internazionale le società armatoriali interessate debbono richiedere apposita autorizzazione al Ministero dell'interno che la rilascia d'intesa con quello delle Infrastrutture e trasporti
2. L'autorizzazione è rilasciata previo pagamento di quanto indicato al n. 29 della tariffa annessa al Dpr 26 ottobre 1972 n. 641 e successive modificazioni
3. La disciplina economica e normativa, le mansioni degli impiegati tecnici delle case da gioco operanti su navi sono determinate da apposite norme contenute nel contratto collettivo nazionale di lavoro di cui all'articolo 12, comma 3
Art. 14
Disposizioni comuni e regime fiscale
1. Agli effetti giuridici e della vigilanza i locali da gioco sono considerati pubblici
2. Alla gestione delle case da gioco si applicano le disposizioni di cui al decreto legislativo 25 settembre 1991 n. 374
3. I proventi derivanti all'ente pubblico costituiscono, a tutti gli effetti, entrate di natura pubblicistica da classificare in bilancio quali entrate tributarie
4. Le vincite realizzate presso le case da gioco italiane sono esenti da imposte
Art. 15
Incompatibilità
1. Amministratori e funzionari dei Comuni sede di casa da gioco e i loro congiunti, parenti e affini sino al quarto grado non possono partecipare in qualsiasi forma ai soggetti gestori delle case da gioco, né assumere incarichi e appalti di qualsivoglia natura e specie relativi alla casa da gioco se non sono decorsi almeno due anni dalla data di cessazione dalla carica o dal servizio
2. Amministratori, soci e dipendenti con funzioni direttive o comunque apicali della casa da gioco nonché i loro congiunti e ascendenti e discendenti in linea retta sono ineleggibili quali sindacao e consiglieri dei Comuni sede delle casa da gioco e non possono essere nominati assessori se non sono decorsi tre anni dalla rimozione della causa di ineleggibilità
Art. 16
Sanzioni penali
1. Le pene previste dagli articoli 718, 719, 720, 721 e 722 del codice penale per l'esercizio e la partecipazione ai giochi d'azzardo non autorizzati sono raddoppiate
Art. 17
Disposizioni transitorie
1. Per le quattro case da gioco esistenti le autorizzazioni di rinnovo previste dall'articolo 2 - alla scadenza di quelle in corso - hanno durata ventennale
2. Per la casa da gioco di Saint Vincent il rinnovo della concessione per la gestione è approvato dal presidente della giunta regionale della Valle d'Aosta sulla base si una specifica normativa adottata dal Consiglio di Valle, che tenga conto dei principi generali della presente legge
3. Per le case da gioco di San Remo, Campione d'Italia e Venezia alla scadenza delle autorizzazioni in essere verrà provveduto, dal Ministero dell'Interno, all'adeguamento alle norme della presente legge, in accordo con i Comuni interessati, mentre per la ripartizione dei proventi verrà provveduto come previsto dal comma 3 dell'articolo 8.
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dolcevita 1956
alle
15:26
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Al Teatro Shalom di Empoli domenica 1 marzo va in scena – ore 17,15 - UN GIARDINO DI ARANCI FATTO IN CASA - di Neil Simon e presentato da Ercole Palmieri con l’adattamento di Mario Scaletta, con la partecipazione di Gianfranco D'Angelo, Ivana Monti, Simona D'Angelo e Mario Scaletta, con la regia di Patrick Rossi Gastaldi.
QUANDO I GENITORI IMPARANO DAI FIGLI
Gianfranco D'Angelo e Ivana Monti raccontano una famiglia molto attuale tratta da un classico del famoso commediografo Neil Simon
EMPOLI – Una rassegna in nome della famiglia quella 2008-2009 del Teatro Shalom che domenica 1 marzo alle 17.15 giunge quasi a conclusione con il tredicesimo e penultimo spettacolo: "Un giardino di aranci fatto in casa", un classico del repertorio di Neil Simon, uno tra i più apprezzati commediografi al mondo. A rappresentarla due interpreti d'eccellenza: Gianfranco D'Angelo e Ivana Monti, nei ruoli di Michael e Hilary, senza dimenticare l'interpretazione di Jenny di Simona D'Angelo, figlia d'arte di padre Gianfranco. L'adattamento è di Mario Scaletta per la regia di Patrick Rossi Gastaldi.
Dopo il tema dell'integrazione razziale/matrimonio misto di "Indovina chi viene a cena" (record d'incassi per due stagioni), Gianfranco D'Angelo e Ivana Monti affrontano un altro tema familiare e sociale: la paternità distratta o assente, tema principale di questa commedia di Neil Simon. A recitare la parte di padre e figlia saranno proprio Gianfranco D'Angelo e sua figlia Simona. La vicenda parla di un famoso sceneggiatore, Michael, divorziato ed in crisi esistenziale. Ha una compagna, Hilary, che tenta amorevolmente di spronarlo per farlo ritornare alla brillantezza di un tempo. Ha anche un amico, Ted, vicino di casa invadente che invano cerca di smuoverlo dalla sua pigrizia creativa. All'improvviso arriva nella vita di Michael come un uragano Jenny, sua figlia che non vedeva da diciotto anni. Il burrascoso incontro rivela, oltre a delusioni e rivendicazioni, uno scontro generazionale che si esprime con un linguaggio attuale, colorito e diretto.
Le battute di comicità fulminante, l'umorismo acido o brillante sono quelli della vita quotidiana. Jenny lo metterà comunque di fronte alle sue responsabilità di padre e pian piano si insinuerà nella sua vita con la naturalezza e l'entusiasmo di una ragazzina. Lo conquisterà portandolo, poco a poco, ad abbandonare la sua pigrizia esistenziale. Una commedia che affronta il tema attualissimo dei rapporti padri-figli con sentimento, ironia e, soprattutto, grande divertimento.
Ultimo appuntamento in programma al Teatro Shalom per questa XXXV stagione di prosa sabato 21 (alle 21.15) e domenica 22 marzo (alle 17.15) con repliche sabato 28 e domenica 29 con "Tre sull'altalena", spettacolo fuori abbonamento di Luigi Lunari portato in scena dalla Compagnia del Teatro Shalom per la regia di Paolo Zondadelli.
INFO SPETTACOLO:
Lo spettacolo è in abbonamento.
PREZZO: 1° settore 19 euro intero, 17 ridotto soci Coop; 2° settore 17 euro intero, 15 ridotto soci Coop.
PREVENDITA presso il botteghino del teatro (via Busoni 24/26 ad Empoli) il venerdì e sabato antecedenti lo spettacolo dalle ore 16.30 alle ore 19.30 e la domenica mattina dalle 10 alle 13.
TEATRO SHALOM
Via F. Busoni, 24/26 – 50053 Empoli
Tel-Fax: 0571.77528
info@teatroshalom.it
www.teatroshalom.it
Ufficio Stampa Teatro Shalom:
Sara Borchi 339.3461935
Claudio Orlandani 338.8335830
Fax 0571.0831164
essecinews@gmail.com
www.essecinews.it
Pubblicato da
Fraus Mancini
alle
14:17
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Etichette: cultura, eventi, spettacoli, teatro

Oggi sul portale di promozione turistica dell'Oltrepò Pavese OltrepEAT, che utilizza le mappe di google (google maps) per promuovere il territorio Oltrepadano abbiamo inserito la proposta per l'8 Marzo, la Festa della Donna del Park Hotel Olimpia, Centro Benessere di Brallo di Pregola, in Oltrepò Pavese La festa della donna si avvicina, non esitate dunque a regalarvi un week-end speciale all'insegna del relax e del benessere.
Al Park Hotel Olimpia abbiamo pensato qualcosa di unico per le nostre ospiti, in modo da dedicarvi momenti di dolce far niente per dimenticare la frenetica vita di tutti i giorni.
Gentile Omaggio in Camera
Morbido Accappatoio e Ciabattine
1 Ingresso nell'Area Umida con utilizzo di piscina interna riscaldata con idromassaggi, sauna, bagno turco, doccia emozionale con cromo e aroma terapia, servizio tisaneria, zona relax
1 Trattamento Corpo Rigenerante illuminante
Trattamento di Mezza Pensione in camera Deluxe a 2 letti € 139,00 a persona
Trattamento di B&B in camera Deluxe a 2 letti € 115,00 a persona
Trattamento di Pensione Completa in camera Deluxe a 2 letti € 159,00 a persona
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OltrepEat
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13:57
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Etichette: 8 marzo, Brallo di Pregola, Centro benessere, festa della donna, google maps, oltrepò pavese, PArk hotel Olimpia, relax
Pubblicato da
Francesca
alle
16:13
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Pubblicato da
Francesca
alle
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Il film documentario di Federico Micali dal 6 marzo al cinema. L'uscita romana inaugura il tour nazionale che toccherà le principali città italiane.
"Chiamarlo documentario è riduttivo, a meno di capire che i documentari ben fatti sono film bellissimi". (Adriano Sofri)
"Il film piace e funziona e diventa un caso: il fenomeno Universale". (corriere della sera .it)
"Uno splendido viaggio nella memoria universale di un cinema molto particolare". (la nazione)
Dopo le affollate anteprime fiorentine che hanno creato un piccolo caso mediatico, “Cinema Universale D’essai” l'ultimo film-doc di Federico Micali, esce finalmente nelle sale italiane iniziando dal cinema Politecnico Fandango di Roma da venerdì 6 marzo.
Tra film di culto, urla verso lo schermo, fumo e vespini in sala, il Cinema Universale è stato un luogo unico per la Firenze degli anni 70 e 80.
Il film diventava una partitura su cui improvvisare collettivamente, interagendoci con battute, facendolo diventare proprio e rispecchiandoci sogni e ambizioni delle diverse generazioni che si succedevano sulle stesse poltroncine di legno. Non un improvvisazione jazz: piuttosto un atmosfera più psichedelica (o per alcuni punk) punteggiata spesso da alcol e hashish.
Ne nasce un viaggio in una storia del cinema molto particolare: quella che per almeno tre decenni ha caratterizzato l’identità di una città, dal cinema di quartiere degli anni 60, alla fase di contestazione politica intorno al 77 che intonava cori e slogan su "sacco e vanzetti" o "fragole e sangue", fino ai film cult degli anni 80 equamente divisi tra calcio, droga e musica, ma anche tra piccioni che volano in sala durante "Birdy" e una vespa che sfreccia sotto lo schermo.
Una storia raccontata dalla viva voce di quella molteplice umanità che ha frequentato quella sala, dai "ragazzi di san Frediano" e del Pignone eredi diretti dei personaggi di Pratolini, ad intellettuali, musicisti, politici giornalisti e artisti: tutti pronti a reinterpretare coralmente una storia d'amore nei confronti di un cinema libero e non marginalizzato nei rigidi schemi di strutture multisala.
Liberamente tratto dal libro "Breve storia del Cinema Universale" di Matteo Poggi, prodotto da Navicellai. Montaggio di Yuri Parrettini. Regia Federico Micali. Colonna sonora che ripercorre la musica underground 1960/1990 curata da Stefano Bettini e Giampiero Bigazzi ITA doc 73min
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Claudine
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Gli Enkianthus vengono coltivati un po' ovunque: in piena terra, in parchi, in giardini, in bordure miste, su terrazzi e balconi. Vengono coltivati in fioriere o contenitori.
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Renzo Merelli
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La collaborazione tra snom e SmartShare Systems garantisce la massima qualità del traffico VoIP.
snom technology AG, produttore di telefoni VoIP per l’uso professionale e SmartShare Systems, produttore di applicazioni per l’ottimizzazione delle connessioni WAN e la gestione dell’ampiezza di banda con sede in Danimarca, annunciano la loro cooperazione con effetto immediato. Tale collaborazione ha come obiettivo di ottimizzare la qualità della telefonia basata sul protocollo IP percepita dagli utenti (QoE, Quality of Experience).
La partnership tra snom e SmartShare Systems si esprimerà in modo concreto già al CeBIT, dove lo specialista del VoIP berlinese implementerà come base dell’infrastruttura di rete del proprio stand (C42, padiglione 13) lo SmartShare StraightShaper. Con questa soluzione combinata di hardware e software per la gestione intelligente dell’ampiezza di banda snom garantisce una telefonia VoIP qualitativamente eccellente anche in caso di connessioni internet sovraccariche.
La telefonia é uno strumento imprescindibile per la maggior parte delle aziende, rappresenta quindi un elemento critico per la produttività. Il fatto che molte aziende impieghino ancora impianti telefonici convenzionali e non passino alla telefonia VoIP (Voice over Internet Protocol) nonostante l’ormai noto risparmio sui costi, è chiaramente da ascrivere a dubbi sulla qualità della trasmissione. Unendo i vantaggi economici della telefonia IP alla usuale qualità delle linee telefoniche tradizionali, la combinazione delle soluzioni di snom e SmartShare Systems dissipa tali preoccupazioni.
Jesper Knudsen, Vice President Marketing di SmartShare Systems, sottolinea: „Siamo convinti che la combinazione dei telefoni snom, tecnicamente ineccepibili e dall’alto valore aggiunto, con i sistemi per la gestione dell’ampiezza di banda di SmartShare Systems rappresenti una soluzione ideale sia per PMI che per grandi aziende, poiché consente loro di realizzare una migrazione alla telefonia VoIP senza alcuna difficoltà.“
Commentando la nuova collaborazione, il Dottor Michael Knieling, VP Sales & Marketing e membro del CDA di snom technology aggiunge: „Siamo lieti di poter illustrare i vantaggi della soluzione di SmartShare Systems già al nostro stand del CeBIT. Riteniamo difatti che i prodotti di SmartShare Systems corrispondano alle esigenze di moltissime aziende, grazie alla loro funzionalità intuitiva affidabile ed all’avanguardia. La cooperazione con SmartShare Systems ci consente di appianare ulteriormente la strada della migrazione alla telefonia VoIP per la nostra clientela.“
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snom technology AG
snom technology AG, fondata nel 1996 a Berlino, é uno dei pionieri del mercato VoIP. L’azienda sviluppa e produce hardware e software VoIP basati sullo standard SIP (Session Initiation Protocol) aperto . I telefoni VoIP di snom garantiscono un elevatissimo grado di sicurezza delle comunicazioni e sono dotati di numerose funzioni che semplificano notevolmente la gestione delle chiamate. I prodotti snom sono particolarmente adatti ad un impiego professionale, presso aziende, ISP, Carrier o presso clienti OEM. Con la propria rete di partner snom é presente in oltre 20 Paesi al mondo. Che si tratti di collegamenti VPN (Virtual Private Network), soluzioni CTI (Computer Telephony Integration) o della prima integrazione a livello mondiale con il Microsoft Office Communication Server 2007 attraverso l’edizione snom OCS - le funzionalità dei telefoni corrispondono in toto alle esigenze della moderna comunicazione. I clienti snom beneficiano dell’interoperabilità e flessibilità offerta dai telefoni snom, tra cui l’integrazione plug and play e la compatibilità universale con qualsiasi piattaforma SIP-based.
Per ulteriori informazioni pregasi visitare il sito internet www.snom.com.
SmartShare Systems
SmartShare Systems é un produttore leader di applicazioni innovative per reti geograficamente estese (WAN, Wide Area Network) con sede in Danimarca e partner commerciali in tutto il mondo. Le soluzioni di SmartShare Systems garantiscono una gestione intelligente dell’ampiezza di banda, consentendo una distribuzione ottimale della stessa tra gli utenti della rete e minimizzando nel contempo i ritardi nel traffico IP. Con questo sistema si migliora ad esempio la qualità della telefonia VoIP percepita dagli utenti (QoE) come anche dell’impiego di Thin Clients e tutte le applicazioni web-based. Tutti i prodotti SmartShare si basano sulla tecnologia brevettata SmartShare, che include la QoS (Quality of Service) dinamica e il Load Balancing per utente. SmartShare Systems ha dato inizio alle attività di sviluppo della propria tecnologia nel 2004 ed è un’azienda privata con investitori internazionali.
Per ulteriori informazioni pregasi visitare il sito internet www.smartsharesystems.com.
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SAB Communications
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Stretta tra il mare e il Monte Tuttavista (805 m), Orosei si sviluppa sulla piana bonificata della foce del fiume Cedrino, nella sardegna nord orientale. Tutt'intorno si estende la Baronia, di cui Orosei è capoluogo storico.
Grazie alle incredibili bellezze e alla facilità dei collegamenti tramite l'orientale sarda (SS 125), sia al porto Isola Bianca che all'aeroporto Costa Smeralda di Olbia, Orosei è una meta tra le più desiderate per i viaggi in sardegna. È dotata di strutture ricettive in grado di soddisfare le svariate esigenze dei visitatori che desiderino trascorrere una vacanza Orosei per scoprirne le ricchezze e non mancano le occasioni di svago e di arricchimento culturale ed eno-gastronomico.
Scoprire Orosei significa avere l'occasione di entrare in contatto con un territorio dal grande valore naturalistico. Basti solamente pensare che questa zona è parte dal 1998 del Parco nazionale del Gennargentu - Golfo di Orosei, uno dei più belli e selvaggi parchi italiani, che racchiude tra i suoi confini ambiti montani e costieri incontaminati di alto pregio. È possibile fare delle escursioni nell'entroterra per scoprire località meno note, paesaggi impensabili e i prodotti tipici della terra.
La fascia costiera è altrettanto affascinante da scoprire: la sua bellezza e la sua qualità sono state premiate da Legambiente con 5 Vele. Da Osala, sormontata dall'omonimo nuraghe, a sud di Orosei, all'oasi faunistica di Bidderosa, che segna il confine con Siniscola, si estendono 14 km di spiagge di sabbia chiara fine e un mare dalle sorprendenti trasparenze e dai colori variegati, circondato da pinete, macchia mediterranea e scogli di granito rosa e basalto.
Nell'area di Bidderosa si trova lo stagno di Sa Curcurica, immerso in una fitta vegetazione palustre, di grande interesse naturalistico. Un altra zona umida ricca di avifauna è lo stagno Su Petrosu, che si estende alle spalle della Marina di Orosei.
Da non perdere è Cala Liberotto, sulla strada per Siniscola: un tratto di costa caratterizzato da piccole cale e baie circondate da una fitta pineta. 2 km più avanti si trova Capo Comino, il punto più orientale della Sardegna, una località molto selvaggia e piena di rocce frastagliate e distese di macchia mediterranea.
Il centro storico vanta un interessante tessuto urbano e notevoli edifici religiosi e civili. La piazza del Popolo è il cuore del paese dove si affacciano ben quattro chiese: San Giacomo Maggiore, con delle bellissime cupole maiolicate, Santa Croce, la chiesa del Rosario e la chiesa delle Anime. Isolato in campagna fino a poco tempo fa, anche il Santuario della Madonna del Rimedio, è meta di pellegrinaggi e mostra le caratteristiche "cumbessias", che servivano per ospitare i poveri e i pellegrini.
Interessante da vedere il Santuario di Sant'Antonio Abate all'ingresso del paese, anch'esso un tempo in campagna. Mostra ancora la tipica architettura campestre, con il portico a pilastri lungo il fianco sinistro. A recinzione si trovano numerose "cumbessias". Nel cortile della chiesa si eleva la torre di Sant'Antonio, dalle tipiche forme romanico – pisane.
Alla foce del fiume Cedrino sorge inoltre la chiesa di Santa Maria 'e Mare, eretta nel secolo XIII da mercanti pisani. L'ultima domenica di Maggio una processione di barche adornate con fiori, percorre il tratto di fiume tra il ponte del Cedrino e la chiesa, portando in processione la statua della Santa.
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Laura Boi
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Francesca
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Skebby presenta la versione 3.12 che consente l'invio di sms gratis illimitati Skebby su Skebby e si avvicina ad essere lo Skype degli SMS
Skebby annuncia oggi il rilascio della versione 3.12 e contestualmente l’aggiornamento del sito www.skebby.it che semplifica la comunicazione ed i processi di installazione ed acquisto sms. Skebby 3.12 da oggi in Java, prestissimo sarà disponibile anche in Symbian 2nd con performance ancora migliori e meglio ottimizzata.
Fra tutte le moltissime novità incorporate nella nuova versione di Skebby la più importante è senza dubbio il servizio innovativo freeSMS skebby in, per scambiare messaggi gratuiti e senza limiti over-the-air tra utenti Skebby. Alla ricezione di un sms con questa modalità si verrà avvisati con uno squillo (Java) o con un suono di alert/popup (Symbian); successivamente, basterà aprire il programma e scaricare il messaggio. Il tutto spendendo mediamente 1 centesimo per ogni messaggio inviato/ricevuto se si usa la rete e gratis se si ha sim Tre o una tariffa dati flat o si usa Wi-Fi. Non solo con Skebby si potrà associare più numeri di telefonino al proprio account e personalizzare così il numero di mittente ad ogni sms se lo si desidera.
Davvero una grande soddisfazione per la giovane azienda che prima in Italia ha lanciato il programma per l’invio di sms gratis via Internet dal cellulare. Definito dai mass media “lo Skype degli SMS“, con la nuova versione Skebby si avvicina sempre più a questa definizione.
Skebby è oggi uno dei programmi più utilizzati in assoluto in Italia per inviare sms risparmiando sui costi imposti dagli operatori. Il funzionamento fino ad oggi si è basato sul servizio freeSMS siti, disponibile anche sulla nuova versione, che sfrutta la connessione dati del cellulare per collegarsi alla rete ed inviare sms tramite i servizi gratuiti presenti sui siti degli operatori mobili/ Internet.
Tramite il nuovo programma Skebby offrirà la possibilità di fare tutto ciò che è necessario per usare Skebby (es. scaricare, installare, configurare il programma, iscriversi e acquistare credito) direttamente dal telefonino senza dover più passare dal sito web.
Con questa nuova versione Skebby punta a facilitare ed incentivare la diffusione del programma attraverso il passaparola tra i suoi giovani utenti, infatti se uno ha Skebby e lo propone ai suoi amici potrà scambiare subito con loro sms gratis illimitati. Con l’opzione “Invita un amico” si potrà passare Skebby agli amici direttamente dal cellulare via sms/bluetooth, inoltre con l’opzione “Trasferisci credito” Skebby consente il trasferimento del credito tra i propri utenti. In altre parole uno acquista una ricarica Friends&Family con un ulteriore 20% di sconto e poi la trasferisce agli amici/parenti massimizzando il risparmio di tutti o guadagnandoci.
Dopo un anno di rodaggio Skebby alza il tiro e punta a diventare l’applicazione di default sia per l’invio che per la ricezione degli SMS, anche di quelli inviati dalla SIM. Con il nuovo servizio freeSMS sim sarà possibile, infatti, inviare gli sms gratis eventualmente disponibili sulla sim senza più sbagliare. Con l’opzione “Analizza rubrica” l’utente potrà conoscere l’operatore di tutti i contatti in rubrica prima dell’invio e, se lo desidera, anche farsi una copia dei contatti del telefonino online come back up. Anche chi non inviasse molti SMS può sfruttare questo servizio innovativo perchiamata.
"Con la versione 3.12 di Skebby ed il sito completamente rinnovato portiamo sul mercato– dice Davide Marrone il suo giovanissimo ideatore – un programma per cellulari altamente innovativo ma alla portata di tutti. Ora vogliamo portare Skebby fuori dal web, sulla strada, nelle scuole. Solo in Italia ci sono milioni di ragazzi che hanno un telefonino con cui ormai fanno tutto, ma che non frequentano molto il web (magari a casa non hanno ancora la banda larga). Ecco, la scommessa è far sì che anche un ragazzo che non è mai andato su Internet possa usare Skebby”.
Mobile Solution Srl, proprietaria del marchio Skebby™ (www.skebby.it), è un giovane azienda che opera nell’innovativo settore dei servizi Internet da mobile. Prima in Italia ha lanciato il programma per l’invio di SMS gratis via Internet dal telefonino. Mobile Solution può contare su 350.000 utenti unici al mese, oltre 65.000 utenti registrati e circa 23.000 che usano il programma dal cellulare e che hanno inviato ad oggi oltre 12.000.000 di sms gratis con Skebby beneficiando di un risparmio di circa €1.200.000. La società invece si sostiene attraverso la rivendita di sms economici qualora quelli gratuiti non fossero disponibili/sufficienti. Recentemente Mobile Solution ha rafforzato la sua struttura con l’ingresso di Luigi Orsi Carbone, già fondatore di ePlanet (oggi Retelit) e Stefano Quintarelli, già fondatore di I.NET risp ettivamente Presidente e consigliere di amministrazione che affiancano Davide Marrone (26 anni), fondatore di Skebby e Vice Presidente. La società ha i propri uffici a Milano presso l’Acceleratore di Impresa del Politecnico.
Diffusione comunicati stampa internet
Maleva srl
www.maleva.it/marketing/
fabrizio.pivari (at) maleva.it
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Fabrizio Pivari
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